HR

Dipendenti ordinari

stato di impiego Ratei bisettimanali Ratei annuali
20-29 ore settimanali 2.50 ore 65 ore
30-39 ore settimanali 3.50 ore 91 ore
40 ore settimanali 4.00 ore 104 ore
  • I dipendenti devono essere retribuiti per almeno la metà del loro orario di lavoro regolarmente programmato in un periodo di paga o in FMLA per almeno la metà di un periodo di paga per maturare il congedo per malattia.
  • I dipendenti beneficiati appena assunti inizieranno a maturare il congedo per malattia con il primo periodo di lavoro a piena retribuzione.
  • Non è previsto un limite massimo di maturazione sui saldi delle assenze per malattia.
  • Erogazione del congedo per malattia maturato alla separazione: 
    • In caso di separazione con meno di cinque (5) anni di servizio continuo misurati dalla data di servizio attuale del dipendente, il saldo del congedo per malattia maturato del dipendente viene perso. 
    • In caso di separazione con cinque (5) o più anni di servizio continuativo misurati dalla data di servizio attuale del dipendente, i dipendenti ricevono il valore monetario di una certa parte del congedo per malattia maturato come segue:
      • I dipendenti con cinque (5) o più anni di servizio continuativo, misurati dalla data di servizio attuale del dipendente, avranno il valore monetario del 35% del numero di ore rimanenti nel saldo del congedo per malattia maturato depositato su un conto di rimborso sanitario successivo al rapporto di lavoro (HRA).  
      • I dipendenti con 10 o più anni di servizio continuo avranno il valore monetario del 50% del numero di ore rimanenti nel loro saldo di congedo per malattia maturato depositato su un conto di rimborso sanitario successivo al rapporto di lavoro (HRA).
      • Eccezione: se il valore monetario della percentuale applicabile del numero di ore rimanenti nel saldo del congedo per malattia maturato è pari o inferiore a $ 2,500, il dipendente riceverà un pagamento in contanti.
      • Fare riferimento alla politica per le eccezioni relative ai veterani disabili, alla morte di un dipendente e ai funzionari eletti.

Dipendenti temporanei

  • A partire dal 1/1/21, i dipendenti a tempo determinato usufruiscono di un congedo per malattia di 1 ora per ogni 30 ore lavorate, fino a un massimo di 48 ore all'anno (questo calcolato in 0334 ore di congedo per malattia per ora lavorata).
  • Tale importo non viene corrisposto al licenziamento, ma se il dipendente rientra entro 6 mesi, le ore di congedo vengono ripristinate.
  • Se un dipendente passa da una posizione temporanea a una posizione regolare, tutte le ore di malattia temporanea accumulate verranno spostate nella normale banca del congedo per malattia del dipendente.

Per ulteriori informazioni sul congedo per malattia, vedere:

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Risorse Umane

ORARIO: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 4:30

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TELEFONO: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
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